IL CREDITO DI IMPOSTA:

A seguito della presentazione della Comunicazione per la fruizione del Credito d’imposta per gli Investimenti nel Mezzogiorno, di cui alla Legge N. 208/2015, al termine delle verifiche antimafia effettuate ai sensi del D.Lgs. N. 159/2011, laddove richieste (per contributi superiori ai 150.000 euro, l’Agenzia delle Entrate rilascia l’Autorizzazione alla fruizione dei crediti d’imposta prenotati in relazione agli investimenti effettuati e/o previsti, indicati nella Comunicazione.

Passando all’applicazione pratica della normativa di riferimento, si pongono diversi quesiti operativi ai quali, nel prosieguo, si cercherà di dare risposta sulla base delle indicazioni fornite dalla stessa Agenzia delle Entrate anche con riferimento a precedenti “edizioni” del credito d’imposta sugli investimenti nel Mezzogiorno.

IMPORTO DELL’INVESTIMENTO AGEVOLABILE:

La norma non prevede un importo minimo dell’investimento da realizzare, né all’interno di ciascun anno interessato, né complessivamente, con riferimento all’intero programma di investimenti.

L’unica soglia minima è quella di Euro 500.000,00 prevista, unitamente ad altri criteri di ammissibilità, dal Decreto MISE del 29/07/2016, solo al fine di selezionare i progetti ammissibili al co-finanziamento con le risorse del Piano Operativo Nazionale “imprese e competitività” 2012 -2020 FERS –Asse III – Competitività PMI, Azione 3.1.1.

E’ espressamente previsto invece un tetto massimo all’investimento agevolabile, diversificato a seconda delle dimensioni dell’impresa beneficiaria, come da seguente dettaglio:

–   3 milioni di euro per le piccole imprese

– 10 milioni di euro per le medie imprese e

– 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Per le acquisizioni di beni effettuate fino al 28 febbraio 2017 valgono invece i seguenti limiti di investimenti agevolabili:

–   1,5 milioni di euro per le piccole imprese

–   5 milioni di euro per le medie imprese e

– 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Qualora l’investimento abbia avuto inizio prima del 28 febbraio 2017 e si concluda successivamente a tale data si applica il limite più elevato all’intero progetto di investimento.

DEFINIZIONE DI PMI:

Sono considerate piccole imprese quelle che contestualmente hanno meno di 50 occupati e un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro. Sono medie imprese, invece, quelle che contestualmente hanno meno di 250 occupati e un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di Bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro. Le imprese che non rientrano nei parametri di cui sopra sono da considerarsi come Grandi Imprese.

 DATA DI AVVIO:

Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono essere avviati successivamente al 1° gennaio 2016, data di entrata in vigore della legge istitutiva del credito d’imposta.

Un progetto può considerarsi “avviato” nel momento in cui il soggetto interessato pone in essere comportamenti giuridicamente rilevanti, diretti in modo non equivoco a realizzare gli investimenti pianificati.

L’avvio può risultare da uno o più elementi tra loro coordinati, che diano prova certa dell’inizio del progetto di investimento.

Tale prova dovrà essere fornita con modalità differenti a seconda della natura dei beni oggetto di agevolazione:

  1. a)  per gli investimenti che comportano l’acquisizione di beni mobili, la prova dell’avvio dell’investimento coincide con la data di conclusione del contratto, quale risulta:
  • dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
  • dal versamento di acconti, effettuati tramite bonifici bancari, riconducibili al contratto concluso tra le parti;
  • dalla negoziazione di assegni inequivocabilmente riferibili all’investimento contemplato dal contratto;
  • da documenti provenienti da terzi, che attestino con certezza l’impegno ad acquisire il bene oggetto dell’investimento (quali, certificazioni del servizio postale, scritture relative a movimentazioni bancarie e, in genere, documenti formati o attestazioni provenienti da pubblici ufficiali);
  1. b)  nel caso di investimenti realizzati mediante prestazioni di terzi, la prova dell’avvio, oltre che dagli elementi precedentemente elencati, potrà desumersi da qualunque altro elemento materiale che provi in modo non equivoco l’inizio della realizzazione dell’investimento (ad esempio, la registrazione di un contratto di appalto ovvero l’apertura di un cantiere);
  2. c)  per gli investimenti realizzati in economia l’avvio si ha nel momento in cui, sulla base di documenti o scritture contabili certe, si considerano sostenute, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le spese imputate al valore del bene in corso di realizzazione.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI:

Per valutare se un determinato bene è agevolabile o meno occorre avere riguardo a due aspetti fondamentali:

– la natura dei beni

– la destinazione dei beni

Sotto il primo profilo, quello della “natura dei beni”, sono agevolabili gli investimenti in:

– Macchianari

– Impianti e

– Attrezzature varie

Per l’individuazione di tali beni, la norma (Art. 1 co.99 L.208/2015) si limita a menzionare soltanto le predette categorie senza aggiungere alcuna specifica.

Occorre dunque, in prima battuta, riferirsi ai beni “classificabili nell’attivo dello stato patrimoniale come “Impianti e macchinari” e come “Attrezzature industriali e commerciali” di cui alle voci B.II.2 e voce B.II.3 dello Schema di Stato Patrimoniale previsto dall’ articolo 2424 c.c.

In particolare, come specificato dal Principio Contabile N.16, elaborato dall’OIC ed aggiornato a dicembre 2016:

la voce B.II.2 “impianti e macchinario” può comprendere:

– Impianti generici: sono gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);

– Impianti specifici: sono gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell’azienda;

– Altri impianti: quali ad esempio forni e loro pertinenze;

– Macchinari automatici e macchinari non automatici: si tratta di apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni.

la voce B.II.3 “attrezzature industriali e commerciali” può comprendere:

– Attrezzature: sono strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);

– Attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell’impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d’usura, compresi convenzionalmente gli utensili.

A queste indicazioni di carattere generale si aggiungono quelle contenute nella Circolare N. 34/E del 3 agosto 2016 che contiene un espresso rinvio, per quanto compatibile e per quanto non diversamente trattato, alle istruzioni operative impartite con la circolare N. 38/E dell’11 aprile 2008 relativa all’analogo credito d’imposta istituito con la L. N. 296/2006.

Quest’ultima, al paragrafo 1.5.1 rubricato “Beni materiali: macchinari, impianti e attrezzature”, oltre a richiamare le predette voci (B.II.2 e B.II.3) dello SP, fornisce le indicazioni che seguono.

Gli impianti e i macchinari identificano beni strumentali, fissi o mobili, aventi fisica esistenza, comprese le linee di produzione e gli stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, considerati sia nella loro aggregazione funzionale (vale a dire, come una pluralità di beni coordinati per l’attività produttiva) sia anche singolarmente nella loro individualità fisica e giuridica.

Rientrano tra i beni in questione sia gli impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici ed altri impianti (quali ad esempio, forni e loro pertinenze), nonché i beni individuabili quali “macchinari”, automatici e non automatici.

È utile ricordare che nel concetto di “impianti”, in senso lato, si individuano – come precisato dall’Amministrazione finanziaria con la circolare n. 181 del 27 ottobre 1994 – anche i fabbricati e i manufatti stabilmente incorporati al suolo, nonché le aree su cui insistono i fabbricati e quelle accessorie.

A tal riguardo, mentre il comma 273 dell’art. 1 L.296/2006 faceva espresso riferimento agli impianti e macchinari “diversi da quelli infissi al suolo”, la norma in esame (L.208/2015) non ripropone questa specifica.

Pertanto, dal confronto delle interpretazioni letterali delle due norme e dal richiamo alla Circolare N. 34/E 2008, limitatamente a quanto non diversamente trattato, si può desumere l’agevolabilità anche degli impianti stabilmente infissi al suolo.

Sono da ritenersi, in ogni caso “diversi da quelli infissi al suolo” – in conformità a quanto contenuto nella circolare n. 46/E del 19 luglio 2007, emanata in relazione agli incentivi fiscali per gli impianti fotovoltaici – gli impianti e i macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità e finalità produttiva senza “antieconomici” interventi di adattamento.

Ai fini della classificazione di un bene tra gli impianti piuttosto che tra i fabbricati non rileva l’iscrizione al catasto edilizio urbano che costituisce invece il presupposto per l’applicazione dell’ICI.

Infatti, per quanto, ad esempio, con la Risoluzione 3/T del 6/11/2008 l’Agenzia del Territorio abbia precisato che gli impianti fotovoltaici collocati a terra devono essere catastati nella categoria D/1 – Opifici (così come le centrali elettriche), ai fini della norma in esame, ciò non basta a farli ritenere fabbricati piuttosto che impianti. Stesse valutazioni valgono per gli impianti fotovoltaici collocati sugli edifici che laddove abbiano una potenza inferiore a 20kW non hanno alcun rilievo catastale a differenza di quelli di maggiore potenza che comportano un aumento di valore del fabbricato e, quindi, della relativa rendita.

Sono, altresì, agevolabili:

– attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;

–  attrezzature varie ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell’impresa;

– attrezzature che completano la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo d’usura.

Deve trattarsi, in ogni caso, di beni ammortizzabili ai sensi degli articoli 102 ovvero 102-bis del TUIR.

Nel caso di beni parzialmente incorporati in un bene immobile (cioè beni non interamente separabili dall’immobile stesso), nella misura in cui gli stessi siano parte di un progetto di investimento iniziale, rileverà esclusivamente il costo relativo alla parte di essi separabile dall’immobile, determinata in base al costo specifico ovvero mediante criteri proporzionali (si pensi, ad esempio, ad un impianto elettrico ovvero ad un impianto di aria condizionata, per i quali saranno agevolabili solo i costi relativi agli elementi fisicamente asportabili senza procedere ad alcun intervento sull’immobile).

Non rientrano nelle predette voci, in quanto inclusi nella voce B.II.4 “altri beni”, gli investimenti in:

– Mobili (ad esempio: mobili, arredi e dotazioni di ufficio, mobili e dotazioni di laboratorio, di officina, di magazzino e di reparto, mobili e dotazioni per mense, servizi sanitari ed assistenziali);

– Macchine d’ufficio (ad esempio: macchine ordinarie ed elettroniche);

– Automezzi (ad esempio: autovetture, autocarri leggeri, altri automezzi, motoveicoli e simili, mezzi di trasporto interni);

– Imballaggi da riutilizzare.

Non sono altresì agevolabili, in quanto espressamente escluse, le immobilizzazioni immateriali di cui alla voce B.I dell’Attivo di Stato Patrimoniale ex art. 2424 c.c.

L’unica eccezione al riguardo è rappresentata da hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computingaventi uno specifico carattere di innovatività, ovvero che siano dedicati a:

– organizzazione ed elaborazione di ingenti quantità di dati;

– gestione di interfacce anche multimediali;

– utilizzazione di sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse;

– ottimizzazione delle elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy.

Taluni beni materiali possono presentare caratteristiche riconducibili sia alle tipologie agevolabili sia a tipologie non agevolabili (si pensi, ad esempio, ad un’autogru ovvero ad un carro-attrezzi e simili, che incorporano un macchinario ad un automezzo); in tali ipotesi, atteso l’esplicito rinvio della norma agevolativa all’articolo 2424 del codice civile, ai fini della qualificazione dei beni medesimi tra quelli agevolabili, dovrà farsi riferimento alla corretta classificazione di bilancio: conseguentemente, i relativi costi di acquisizione di tali beni potranno essere computati tra gli investimenti agevolabili se correttamente iscritti nelle richiamate voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di Stato Patrimoniale.

Per quanto in generale qualificabili tra gli automezzi, possono invece ritenersi agevolabili i c.d. mezzi d’opera ovvero i veicoli o complessi di veicoli dotati di particolari attrezzature per il carico e il trasporto di materiali di impiego o di risulta dell’attività edilizia, stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero quelli che completano, durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per la costruzione edilizia, sia che siano idonei allo specifico utilizzo nei cantieri, sia che siano utilizzabili promiscuamente su strada e fuori strada.

Anche in questo caso i relativi costi di acquisizione di tali beni potranno essere computati tra gli investimenti agevolabili se correttamente iscritti nelle richiamate voci B.II.2 e B.II.3 dello schema di Stato Patrimoniale.

In relazione al secondo profilo, ovvero alla destinazione dei beni, occorre che gli stessi facciano parte di un “progetto di investimento iniziale”, ai sensi del Regolamento UE n. 651/2014, ovvero siano idonei a far conseguire, unitamente agli altri beni oggetto del programma di investimenti, le finalità previste dalla norma quali in maniera alternativa:

  • la realizzazione di un nuovo stabilimento;
  • l’incremento della capacità produttiva di uno stabilimento esistente, sia in relazione alla produzione già avviata sia mediante diversificazione della produzione;
  • un radicale cambiamento del processo produttivo.

Sono pertanto esclusi dalle agevolazioni gli investimenti di mera sostituzione in quanto gli stessi non possono essere considerati “investimenti iniziali”; in tal senso non sono agevolabili le operazioni di “permuta” neppure limitatamente alla differenza di valore fra i beni di nuova acquisizione e quelli dismessi e/o dati in permuta.

Per le stesse motivazioni i beni oggetto dell’investimento agevolabile devono possedere il requisito della strumentalità nel senso che devono essere impiegabili ed impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo aziendale; sotto questo profilo non sono agevolabili i beni merce ed i materiali di consumo oltre quei beni che per presunzione normativa (ancorché fossero classificabili nelle voci B.II.2 e B.II.3 del Bilancio) non sono prettamente strumentali quali ad esempio telefoni ed autovetture.

In ogni caso la strumentalità va valutata non in astratto ma anche con riferimento all’attività esercitata dall’impresa beneficiaria del credito d’imposta.

Altro requisito di cui i beni agevolabili devono essere dotati è quello della novità intesa nel senso che devono essere stati acquistati direttamente dal produttore o distributore o anche da un terzo precedente acquirente, a condizione che il bene stesso non sia mai stato utilizzato (o dato ad altri in uso) né da parte del cedente, né da alcun altro soggetto.

Con riferimento ai beni complessi alla cui realizzazione concorrano anche beni usati, il requisito della novità va rilevato in relazione al valore dell’intero bene.

In particolare, il costo relativo ai beni usati impiegati per l’ottenimento di un bene complesso, del quale va verificato il requisito della novità, non deve essere prevalente, anche per effetto di eventuali oneri capitalizzati, rispetto al costo complessivamente sostenuto.

Tale circostanza dovrà sussistere sia nell’ipotesi di bene realizzato in economia che nell’ipotesi di acquisto da terzi di un bene che incorpori anche un bene usato.

In quest’ultimo caso, il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo.

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DEGLI INVESTIMENTI:

Sono ammesse le seguenti modalità di acquisizione dei beni agevolabili:

– acquisto diretto;

– locazione finanziaria (con maturazione del credito autorizzato sin dalla consegna del bene strumentale e pagamento dei canoni differito nel tempo a seconda del contratto sottoscritto con a società di leasin);

– realizzazione in economia;

– contratti di appalto.

MODALITÀ DI CALCOLO DEL CONTRIBUTO:

Il credito d’imposta si determina applicando all’investimento agevolabile le percentuali previste dalla norma.

Per la determinazione dell’investimento agevolabile realizzato in ciascun anno, si applica il principio generale di competenza temporale previsto dall’art. 109, comma 1 e 2, del TUIR, a norma del quale le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute:

– per i beni mobili: alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; se, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi è coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici;

– per le prestazioni di servizi: alla data in cui sono ultimate; le stesse, ove direttamente connesse alla realizzazione dell’investimento ma non comprese nel costo di acquisto del bene, vanno capitalizzate  e si considerano sostenute alla data in cui sono ultimate;

– per gli investimenti realizzati in economia: i relativi costi sono determinati con riferimento alle spese complessivamente sostenute nel periodo d’imposta avuto riguardo ai criteri di competenza di cui al citato art. 109 TUIR; il costo di produzione comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene (materiale e mano d’opera diretta, costi di progettazione, forniture esterne, quota di costi generali di produzione per la quota ragionevolmente imputabile al cespite) durante il periodo di fabbricazione e fino al momento in cui il bene può essere utilizzato, ivi inclusi gli oneri relativi al finanziamento della fabbricazione interna o presso terzi (OIC N. 16);

– i costi per la costruzione del cespite vanno imputati alla voce B.II.5 Immobilizzazioni in corso ed acconti fino alla data in cui il bene è disponibile e pronto per l’uso; a quella data la corrispondente immobilizzazione materiale viene iscritta nella specifica voce dell’attivo.

– nell’ipotesi in cui l’investimento venga realizzato attraverso un contratto di appalto a terzi, i costi si considerano sostenuti alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data di accettazione degli stessi. L’importo dell’investimento che rileva in ciascun periodo agevolato è commisurato, pertanto, all’ammontare dei corrispettivi liquidati in base allo stato di avanzamento lavori (S.A.L.), sia che il contratto abbia durata ultrannuale, sia infrannuale. Il riferimento alla somma liquidata sulla base del S.A.L., infatti, permette di individuare con certezza la porzione di opera realizzata e quindi agevolabile nell’ambito di ciascun periodo d’imposta.

La quantificazione dei costi sostenuti va effettuata ai sensi dell’art. 110 co.1 lett. a) e b) del TUIR, anche considerando eventuali oneri capitalizzati.

Con riferimento agli impianti e macchinari i costi accessori che concorrono a formare il valore del bene sono: i costi di progettazione, i trasporti, i dazi sulle importazioni, i costi d’istallazione, i costi e gli onorari di perizie e collaudi, i costi di montaggio e posa in opera, i costi di messa a punto (OIC N. 16).

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni, escludendo eventuali costi per servizi accessori (manutenzione, assicurazione, etc.) eventualmente previsti nel contratto.

Le percentuali di agevolazione da applicare agli investimenti agevolabili, come sopra determinati, sono:

FINO AL 28/02/17 DAL 01/03/17
20% per le Piccole imprese 45% per le Piccole imprese
15% per le Medie imprese 35% per le Medie imprese
10% per le Grandi imprese 25% per le Grandi imprese

Per gli investimenti realizzati fino al 28/02/2017 il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d’investimento appartenenti alla stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato. Con riferimento agli investimenti effettuati o da effettuarsi a decorrere dal 1° marzo 2017 il credito d’imposta è commisurato al costo complessivo dei beni agevolabili senza alcuna decurtazione a titolo di ammortamento.

MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D’IMPOSTA:

Le imprese beneficiarie possono utilizzare il credito:

– solo in compensazione ai sensi dell’art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n.241;

– presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento;

– a partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito e nei limiti dell’importo maturato in relazione agli investimenti già realizzati al momento della compensazione.

Il codice tributo da utilizzare è il 6869, sezione Erario, colonna “Importi a credito compensati”.

Il campo “anno di riferimento” va valorizzato con l’anno di sostenimento dei costi, nel formato AAAA.

L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle Entrate, pena lo scarto del modello F24.

Il credito d’imposta in esame può essere fruito annualmente senza alcun limite quantitativo e, pertanto, per importi anche superiori al limite di 250.000 euro applicabile ai crediti d’imposta di natura agevolativa.

Non si applica neanche il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, pari a 700.000 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.

Non trova altresì applicazione la preclusione di cui all’articolo 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, che prevede un divieto di compensazione ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo n. 241 del 1997 dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

CUMULABILITÀ:

Il nuovo comma 102 art.1 L. 208/2015 prevede che il credito di imposta sia cumulabile con gli aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio, a condizione che il cumulo non porti al superamento dell’intensità o dell’importo di aiuto più elevati consentiti dalle pertinenti discipline di riferimento.

Il previgente divieto di cumulo (con aiuti de minimis e di Stato, quale ad es. la “Sabatini”) continua a trovare applicazione con riferimento alle acquisizioni di beni effettuate entro il 28 febbraio 2017, secondo le regole generali del TUIR.

Per espressa previsione di legge, come richiamata dalla Circolare N. 34/E 2016, il credito d’imposta in esame è cumulabile con la maggiorazione del 40 per cento del costo di acquisizione degli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, prevista dall’articolo 1, commi da 91 a 94, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (cd. super-ammortamento) e con quella del 150% prevista dalla Legge di Bilancio 2017 (cd. iper-ammortamento). Ciò vale anche per gli investimenti effettuati nel periodo ante 1° marzo 2017, in quanto il super e l’iper ammortamento rappresentano agevolazioni di carattere generale e come tali, mancando del requisito della selettività, non costituiscono aiuti di Stato.

REGIME FISCALE:

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo.

Il credito d’imposta in commento concorre alla formazione del reddito imponibile IRES e del valore della produzione ai fini IRAP.

CONTROLLI:

L’attività di controllo che sarà effettuata a posteriori dall’Agenzia delle Entrate consisterà:

– nella preliminare verifica dell’esistenza dei presupposti e delle condizioni fissati dalla legge per usufruire dell’agevolazione;

– nel riscontro dell’esatta quantificazione, nonché del corretto utilizzo in compensazione del credito spettante.

PERDITA O RIDUZIONE DEL BENEFICIO:

Il credito d’imposta si perde:

– se i beni oggetto dell’agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione. In questo caso il credito d’imposta e’ rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione;

– se, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all’agevolazione. In questo caso il credito d’imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni distolti dall’originario e legittimo impiego.

– qualora non venga esercitato, entro il periodo di vigilanza, il riscatto dei beni acquisiti in leasing.

Se nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle suddette ipotesi, vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, non è più prevista la possibilità rideterminare il credito d’imposta escludendo soltanto la quota di costo non ammortizzato degli investimenti agevolati che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Il credito d’imposta indebitamente utilizzato per effetto di una eventuale rideterminazione, deve essere versato, senza applicazione di sanzioni, entro il termine di versamento a saldo dell’imposta sui redditi dovuta per l’esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate sopra.

REGIME SANZIONATORIO:

Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l’indebita fruizione, anche parziale, del credito d’imposta, per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell’inammissibilità dei costi sulla base dei quali é stato determinato l’importo fruito, l’Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni di legge.

In particolare si evidenzia che:

– in caso di utilizzo del credito di imposta in misura superiore a quella spettante, risulta applicabile la sanzione pari al 30% del credito utilizzato (articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471);

– qualora, invece, sia utilizzato in compensazione un credito di imposta inesistente, è applicata la sanzione dal 100 al 200% della misura del credito stesso (articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471 del 1997). Per tale sanzione, peraltro, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (c.d. Ravvedimento operoso).

Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all’articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI INVESTIMENTI:

Non essendo espressamente vietata si può ritenere ammissibile la variazione della composizione interna dell’investimento agevolato, ovvero una distribuzione dell’investimento complessivo tra le diverse categorie di cespiti agevolabili, diversa da quella originariamente prevista, soprattutto laddove questa risponda alle mutate necessità di investimenti in funzione dell’originario obiettivo.

Considerazioni analoghe potrebbero farsi per una diversa articolazione temporale dell’investimento previsto, posto che le risorse prenotate sono state accantonate per ciascun progetto e per il periodo di tempo agevolabile (2016 – 2019).

Tuttavia, proprio perché mancano precise indicazioni su questi aspetti, sarebbe opportuno attenersi il più possibile alle previsioni di massima contenute nella Comunicazione inoltrata all’Agenzia delle Entrate.

ALTRE FORMALITÀ DA TENERE IN CONSIDERAZIONE:

Le imprese che fruiscono del credito di imposta dovranno apporre, entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi di ciascun esercizio, su ciascun titolo di spesa relativo ai beni agevolati acquisiti nel medesimo esercizio, un timbro recante la seguente dicitura: spesa agevolata con credito di imposta previsto all’art. 1, commi 98-108, della legge 208/2015, dichiarazione dei redditi presentata nell’anno ……”.

Posto il riferimento al criterio della “competenza”, si può affermare che non esistono vincoli precisi in merito alla tempistica di pagamento dei beni/servizi oggetto dell’investimento agevolabile.

In merito alle modalità di pagamento, pur in assenza di espresse indicazioni in tal senso, in virtù di una prassi ormai consolidata in ambito agevolativo, si ritiene opportuno che i pagamenti dei beni agevolati vengano effettuati con mezzi tracciabili.

Circolare agenzia entrate