PNRR: le misure finanziate possono essere cumulate con altre agevolazioni

Finalmente dissipata l’incertezza. Le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato. La pubblicazione della Circolare n. 33/2021 del MEF supera i limiti imposti dalla precedente Circolare n. 21/2021 circa il divieto di cumulabilità tra misure finanziate da fonti PNRR rispetto ad altri programmi dell’Unione e da risorse ordinarie da bilancio statale. Tale nuovo indirizzo è da accogliersi con favore ai fini della massimizzazione dei benefici forniti dagli strumenti messi a disposizione degli addetti ai lavori.

Con la pubblicazione della Circolare n. 33/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale permette il cumulo tra le misure finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e altre misure agevolative, agli imprenditori italiani viene fornita una chanche da cogliere al volo: la possibilità di “sommare” al vantaggio delle misure finanziate all’interno del PNRR quello dei benefici delle altre agevolazioni. Segnatamente, con questa Circolare, viene chiarito in via definitiva il controverso tema relativo alla cumulabilità muovendone i presupposti dai concetti di “doppio finanziamento” e di “cumulo delle misure agevolative”, come meglio specificati più avanti.
Sul punto, mette conto preliminarmente ricordare come la Circolare della Ragioneria dello Stato n. 21/2021 aveva assunto una certa posizione di rigidità rispetto alla possibilità di cumulare le agevolazioni previste dai bandi emanati nell’ambito del PNRR con altre misure agevolative, siano esse finanziate da fonti comunitarie quanto da risorse ordinarie da Bilancio statale. La portata restrittiva del citato intervento di prassi aveva, dunque, costretto le imprese ad attuare profonde analisi di convenienza economico/fiscale nello scegliere tra benefici agevolativi finanziati da fonti PNRR rispetto ad ogni altra misura agevolativa prevista dall’ordinamento, in ragione di un unico investimento.

Piano Transizione 4.0 finanziato dal PNRR

Ad alimentare ulteriormente l’alea di incertezza in subjecta materia, l’inserimento degli investimenti “4.0” ad opera della Risoluzione n. 68/2021, la quale, già a partire dal periodo di imposta 2021, ha incluso nel perimetro di finanziamento agevolativo da fonti PNRR pure il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali e immateriali “4.0”, il credito d’imposta per investimenti in Ricerca e Sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative ed il credito d’imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie abilitanti “4.0”.
Agli effetti, tali misure agevolative, da sempre considerate misure statali di natura “generale” e, in quanto tali, cumulabili (fatta eccezione esclusivamente al non superamento del 100% del costo sostenuto per l’investimento) con altri incentivi, indipendentemente dalla loro fonte (Circolare Agenzia delle Entrate n. 9/2021; Risposte ad Interpelli dell’Agenzia delle Entrate nn. 360/2020157/2021 e 600/2021) si configurano, pertanto, come investimenti a valere sul PNRR risultando anch’esse soggette al divieto di cumulo con la generalità di tutti gli altri incentivi a copertura dell’investimento finanziate con risorse nazionali (“Sabatini”, Credito di imposta Mezzogiorno, il credito di imposta “Cratere Sisma”, ecc.).

Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021

Come già anticipato in premessa, con la Circolare n. 33/2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze chiarisce in via definitiva sul controverso tema relativo a cumulabilità e divieto di doppio finanziamento tra agevolazioni derivanti da fonti finanziate dal PNRR (tra le quali la misura PNRR Transizione 4.0), ovvero derivanti da altre risorse europee o statali.
Muovendo dalla distinzione tra i principi sottostanti ai concetti di “doppio finanziamento” e “cumulo delle misure agevolative”, viene precisato che, mentre il doppio finanziamento si verifica quando “…il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura…”, ovverosia nei casi in cui la somma delle agevolazioni ottenute superi il costo totale dell’investimento (condizione da sempre vietata), il cumulo tra diverse misure agevolative riferisce “…alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo “cumulate” a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento…”.
Ebbene, in tale ultima fattispecie, laddove un investimento risultasse in parte finanziato da altre risorse pubbliche, il cumulo tra diversi crediti di imposta (nel rispetto della concorrenza del 100% del costo dell’investimento) è ammesso esclusivamente per la parte di costo dell’investimento non finanziata con le altre risorse pubbliche.
Invero, la distinzione tra i due principi risultava già riscontrabile dalla lettura dell’art. 9, Reg. UE n. 241/2021 (Considerando 62) ai sensi del quale “… il sostegno nell’ambito del dispositivo si aggiunge al sostegno fornito nell’ambito di altri programmi e strumenti dell’Unione. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell’Unionea condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo” (Reg. UE n. 1303/2013, Considerando 30, 38).
In definitiva, partendo dalla necessità di definire i principi sopra richiamati e volti esclusivamente a non consentire un indebito arricchimento a carico delle finanze pubbliche da parte del contribuente, viene confermato che le misure finanziate all’interno del PNRR possono essere cumulate con altre agevolazioni, salvo i limiti esistenti dalla normativa nazionale ed europea vigente, ivi compresa quella riferita agli aiuti di Stato.

Modalità di calcolo del cumulo tra incentivi

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/2021, richiamando il comma 1059 della legge di bilancio 2021, ribadisce che il credito d’imposta per investimenti “4.0”: “…è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive…non porti al superamento del costo sostenuto”.
In altri termini, la possibilità di cumulo tra incentivi “4.0” con altre misure di favore è concessa assumendo “…l’importo complessivo dei costi ammissibili, al lordo dei contributi agli stessi correlati, cioè per il loro intero ammontare…”.
Ai fini del calcolo del beneficio in via cumulata, occorre, dunque “…calcolare il credito di imposta teoricamente spettante, e sommare tale importo teorico a quello degli altri incentivi pubblici concessi sui medesimi investimenti. Il risultato di tale somma non deve superare il “costo sostenuto” … nella sommatoria si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d’imposta alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP…”. Qualora la somma dell’importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d’imposta, risulti minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo. Diversamente, il contribuente sarà tenuto a ridurre corrispondentemente il credito di imposta spettante in modo che, sommato agli altri incentivi pubblici concessi per il medesimo investimento in beni strumentali, non venga superato il limite massimo rappresentato dal 100 per cento dei costi sostenuti.

Conclusioni

La pubblicazione della Circolare n. 33/2021 supera i limiti imposti dalla precedente Circolare n. 21/2021 circa il divieto di cumulabilità tra misure finanziate da fonti PNRR rispetto ad altri programmi dell’Unione e da risorse ordinarie da bilancio statale. Tale nuovo indirizzo è da accogliersi con favore ai fini della massimizzazione dei benefici forniti dagli strumenti messi a disposizione degli addetti ai lavori.
Come noto, la cumulabilità tra agevolazioni segue regole precise, dettate da un lato dalle normative europee e nazionali, dall’altro dalle disposizioni dei singoli bandi, alcuni dei quali escludono tout court la possibilità di “sommare” una serie di incentivi a supporto di un investimento; mentre altri ammettono il cumulo pur nel rispetto di determinate condizioni o entro determinati limiti con specifiche modalità di calcolo. Solo affidandosi ad una corretta pianificazione fiscale si potrà beneficiare di tutti i vantaggi ad oggi previsti, limitando, allo stesso tempo, ogni potenziale rischio di disconoscimento dei benefici di cui si intende godere.
2022-02-22T19:09:40+00:00
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